La sorveglianza sanitaria è deducibile?

La sorveglianza sanitaria è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutte le aziende in cui la valutazione dei rischi individui esposizioni che richiedono controlli sanitari periodici.

Oltre al suo valore preventivo e organizzativo, molte imprese si chiedono se i costi del Medico Competente e delle visite sanitarie siano deducibili.

La risposta è sì: le spese sostenute per la sorveglianza sanitaria sono interamente deducibili, perché rientrano tra i costi necessari all’attività d’impresa e al rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

In questo articolo analizziamo cosa è deducibile, come funziona la deduzione, quali sono gli aspetti contabili e quali errori evitare.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

Per capire quali costi possono essere dedotti è utile ricordare cosa rientra nella sorveglianza sanitaria aziendale:

  • visite mediche previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 (preventive, periodiche, su richiesta, rientro, cambio mansione);
  • giudizi di idoneità;
  • sopralluoghi del Medico Competente negli ambienti di lavoro;
  • riunione periodica (quando prevista);
  • analisi dei dati sanitari aggregati;
  • predisposizione dei protocolli sanitari;
  • eventuali accertamenti complementari giustificati dai rischi.

Tutte queste attività derivano da un obbligo normativo, e proprio per questo sono considerate spese necessarie all’esercizio dell’impresa.

Deducibilità dei costi: cosa dice la normativa

Le spese sostenute per la sorveglianza sanitaria rientrano tra i costi d’esercizio deducibili in quanto:

  • obbligatorie per legge;
  • finalizzate alla sicurezza dei lavoratori;
  • indispensabili per la continuità dell’attività produttiva;
  • correlate alla gestione ordinaria dell’azienda.

Sono quindi deducibili:

  • compensi del Medico Competente;
  • costi delle visite mediche;
  • accertamenti complementari previsti dal protocollo sanitario;
  • eventuali attività integrative legate alla sorveglianza (sopralluoghi, riunioni, gestione cartelle sanitarie);
  • spese di trasferta del medico se contrattualmente previste.

IVA: l’esenzione della prestazione sanitaria

Le prestazioni sanitarie eseguite dal Medico Competente sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

Questo non incide sulla deducibilità, ma va considerato in fase di fatturazione.

Come contabilizzare correttamente queste spese

La sorveglianza sanitaria rientra tra i componenti negativi di reddito del Conto Economico, voce B7 o B14 in base alla classificazione adottata dal commercialista.

In linea generale:

Costi d’esercizio (deducibili nell’anno)

  • visite mediche
  • protocolli sanitari
  • sopralluoghi
  • gestione delle cartelle sanitarie
  • riunioni periodiche
  • accertamenti complementari
  • attività di supporto documentale

Costi pluriennali (solo se capitalizzabili)

Raramente applicabile alla sorveglianza sanitaria, ma possibile nel caso di adeguamenti strutturali finalizzati alla sicurezza (es. cabine audiometriche, allestimenti stabili in azienda).

La capitalizzazione è ammessa solo se aumenta la vita utile del cespite o la sicurezza complessiva della struttura.

Errori da evitare

  1. Considerare deducibili esami non pertinenti
    Solo gli accertamenti giustificati dal protocollo sanitario sono deducibili come costi aziendali.
  2. Confondere sorveglianza sanitaria con programmi di welfare
    La formazione sul benessere o le campagne di promozione della salute non sono automaticamente deducibili come costo obbligatorio: dipende dalla classificazione contabile.
  3. Fatture senza indicazione della prestazione sanitaria
    Per mantenere la deducibilità è buona norma indicare in fattura la tipologia di prestazione (es. “sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08”).
  4. Dimenticare la documentazione in caso di verifica
    È essenziale conservare DVR, protocolli sanitari e giudizi di idoneità per giustificare la necessità delle attività svolte.

Conclusione

La sorveglianza sanitaria è interamente deducibile perché rappresenta una spesa necessaria e obbligatoria per il rispetto del D.Lgs. 81/08; attenzione ai programmi di welfare, che non sono la stessa cosa.

Gestirla correttamente sotto il profilo fiscale permette di trasformare un adempimento in un’opportunità di prevenzione e ottimizzazione dei costi aziendali.

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