Introduzione
Il D.L. 159/2025 ha introdotto una modifica sostanziale alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08, inserendo una nuova tipologia di visita medica che rompe la logica tradizionale della prevenzione programmata.
Si tratta della visita medica “in presenza di ragionevole motivo”, prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-quater, che consente al datore di lavoro di richiedere un accertamento sanitario immediato in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti.
Questa novità solleva criticità applicative rilevanti che RSPP, aziende e naturalmente medici competenti non possono permettersi di sottovalutare.
Il nodo centrale: cos’è il “ragionevole motivo”?
Il legislatore non fornisce una definizione operativa di “ragionevole motivo”. Questo significa che la valutazione iniziale compete interamente al datore di lavoro, non al medico competente.
Per l’azienda (e per l’RSPP) questo è il punto più delicato in quanto non basta una valutazione “a sensazione” per individuare correttamente situazioni a rischio: è fondamentale una formazione mirata, un parere professionale ed eventualmente dei criteri oggettivabili.
In assenza di questi ultimi, il rischio è duplice:
- da un lato l’abuso (visite richieste in modo improprio);
- dall’altro il contenzioso (per le inevitabili contestazioni sulla legittimità della richiesta).
Perché questa visita è diversa da tutte le altre
A differenza delle visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore, la nuova visita:
- non è programmabile;
- non deriva dal protocollo sanitario;
- non valuta l’idoneità alla mansione;
- ha una finalità esclusivamente “istantanea”: verificare l’assenza di effetti da alcol o sostanze in quel preciso momento.
È quindi, di fatto, una visita “fuori sistema”, che interrompe la continuità della sorveglianza sanitaria così come è stata concepita fino ad oggi.
Le criticità operative per l’azienda
Anche da un punto di vista organizzativo la nuova visita pone problemi reali.
Tempistiche incompatibili con la realtà produttiva
La visita deve avvenire prima o durante il turno di lavoro, entro un tempo molto ristretto.
Se il medico competente non è disponibile, la norma non chiarisce cosa accade: il turno salta? il lavoratore resta sospeso? chi paga?
Assenza di un percorso strutturato
A differenza dei ben noti accordi su alcol e droghe, in questo:
- non c’è un iter di recupero;
- non c’è follow-up sanitario;
- non c’è una gestione a medio-lungo termine.
Esposizione a conflitti interni
L’utilizzo improprio di questa visita può minare il clima aziendale se:
- non è regolata internamente;
- non è condivisa con RSPP e medico competente;
- non è accompagnata da una chiara procedura scritta.
Il ruolo dell’RSPP: da spettatore a garante del processo
In questo scenario l’RSPP non può restare neutrale. Il suo ruolo diventa strategico nel:
- definire criteri interni di segnalazione;
- collaborare alla stesura di procedure aziendali coerenti;
- integrare la nuova visita nel sistema di prevenzione senza snaturarlo;
- prevenire usi distorti dello strumento.
Una gestione improvvisata espone l’azienda a rischi legali e organizzativi ben maggiori di quelli che la norma vorrebbe prevenire.
Come conviene affrontare il problema?
In attesa della legge di conversione, alcune azioni sono già indispensabili:
- Aggiornare DVR e procedure interne, chiarendo quando e come può emergere il “ragionevole motivo”.
- Coinvolgere formalmente il medico competente, prima che il problema si presenti.
- Formare i preposti, perché sono spesso i primi a intercettare le situazioni critiche.
- Documentare sempre le motivazioni che portano alla richiesta di visita.
Senza questi passaggi, la nuova visita rischia un effetto boomerang sul datore di lavoro ignaro che utilizza impropriamente lo strumento.
Conclusioni
La visita medica “per ragionevole motivo” non è una semplice aggiunta normativa: è un cambio di paradigma che sposta l’equilibrio tra prevenzione, controllo e responsabilità.
Per le aziende internamente organizzate può diventare uno strumento di tutela reale. Per tutte le altre, è un terreno scivoloso.
La differenza, come spesso accade, non la fa la norma, ma come viene applicata.





