Gli accertamenti sanitari rappresentano una parte integrante, ma non automatica, della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. La loro finalità non è effettuare screening generici, ma verificare l’eventuale presenza di effetti correlabili ai rischi professionali a cui il lavoratore è esposto.
Ogni esame viene quindi programmato in modo mirato e proporzionato, in coerenza con il protocollo sanitario aziendale.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che gli accertamenti devono essere pertinenti ai rischi legati alla mansione e clinicamente motivati. Questo significa che non vengono eseguiti “di default”, né in modo standardizzato, ma solo quando:
– un rischio richiede una verifica periodica (es. rumore, vibrazioni, MMC, VDT, agenti chimici);
– la mansione prevede esposizioni che possono generare effetti misurabili nel tempo;
– la visita medica evidenzia segni o sintomi che necessitano di un approfondimento;
– è necessario monitorare parametri sanitari stabiliti dal protocollo;
– si rende utile confermare o escludere una specifica condizione clinica prima del giudizio di idoneità.
In questo modo l’azienda evita esami superflui e garantisce valutazioni realmente utili alla prevenzione.

La tipologia di esami varia in base ai rischi aziendali. Tra quelli più frequenti:
– Audiometria per esposizione a rumore
– Spirometria in presenza di polveri o agenti inalatori
– Valutazioni visive per uso prolungato di videoterminali
– Valutazioni biomeccaniche per movimentazione manuale carichi
– Esami ematochimici o urine, quando previsti da linee guida
– Test funzionali specifici in relazione alla mansione
L’obiettivo non è eseguire più test, ma effettuare quelli realmente necessari per tutelare la salute del lavoratore.

Gli accertamenti vengono inseriti nel protocollo sanitario, definito dal medico competente in collaborazione con datore di lavoro e RSPP.
Il protocollo stabilisce:
– tipologia degli esami
– periodicità
– criteri di inclusione
– eventuali approfondimenti specialistici
Ogni protocollo è personalizzato sulla base dei rischi reali dell’azienda.

Qualora un esame evidenzi anomalie o si renda necessario un parere tecnico aggiuntivo, il medico competente può avvalersi di specialisti quali ad esempio:
– otorinolaringoiatra (rumore o anomalie audiometriche);
– oculista (VDT, radiazioni ionizzanti, disturbi visivi specifici);
– fisiatra o ortopedico (disturbi muscoloscheletrici);
– pneumologo (alterazioni respiratorie in esposti a polveri o agenti inalatori).
Lo specialista fornisce un parere tecnico, mentre il giudizio di idoneità rimane sempre in capo al medico competente, come previsto dalla normativa.

Programmare correttamente gli accertamenti permette di:
– identificare in modo precoce eventuali effetti dell’esposizione lavorativa;
– prevenire condizioni che possono portare ad assenze o infortuni;
– supportare decisioni cliniche informate sul giudizio di idoneità;
– documentare la corretta applicazione della sorveglianza sanitaria;
– offrire ai lavoratori un monitoraggio trasparente e mirato della loro salute.
Esami eseguiti senza giustificazione, invece, non solo non hanno utilità clinica, ma possono anche violare la normativa.

Il Dott. Marco Cantele supporta aziende e professionisti nella gestione della sorveglianza sanitaria, delle visite mediche obbligatorie e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.
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Durante la visita medica per il lavoro il medico competente controlla la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e la mansione svolta, in relazione ai rischi individuati nel DVR.
Non si tratta di un controllo generico, ma di una valutazione mirata ai rischi professionali specifici.
Gli accertamenti possono includere, in base alla mansione:
– Audiometria per esposizione a rumore
– Spirometria in presenza di polveri o agenti inalatori
– Valutazioni visive per uso prolungato di videoterminali
– Valutazioni biomeccaniche per movimentazione manuale di carichi
– Esami ematochimici o urine, quando previsti da linee guida e correlati ai rischi
– Test funzionali specifici (equilibrio, forza, mobilità articolare) in base all’attività svolta
Se emergono anomalie o sono richiesti approfondimenti tecnici, il medico competente può avvalersi del supporto di specialisti (ad esempio otorinolaringoiatra, oculista, fisiatra o pneumologo). Il parere specialistico integra la valutazione clinica, ma il giudizio di idoneità rimane sempre di competenza del medico competente, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Il drug test (test tossicologico per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope) è obbligatorio solo per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute propria e di terzi, individuate dall’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e dai successivi aggiornamenti.
Tra queste rientrano, ad esempio, attività di conduzione di veicoli o macchinari, movimentazione di carichi pesanti, lavori in quota, uso di armi, e in generale tutte le mansioni che richiedono elevati livelli di vigilanza e prontezza psicofisica.
L’accertamento può essere disposto solo dal Medico Competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08, e deve essere eseguito nel rispetto della privacy e delle procedure previste dall’accordo Stato-Regioni.
L’obiettivo del test non è sanzionare, ma prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro.
Se il medico competente esprime un giudizio di non idoneità alla mansione, significa che, in base alla valutazione clinica e ai rischi presenti in azienda, il lavoratore non può svolgere quella specifica attività in condizioni di sicurezza.
Il primo passo è distinguere tra:
– Inidoneità temporanea → può essere legata a una condizione momentanea e richiedere un periodo di recupero o ulteriori accertamenti prima di una nuova valutazione.
– Inidoneità permanente → indica una incompatibilità stabile tra stato di salute e mansione.
In caso di non idoneità, il datore di lavoro deve valutare la possibilità di:
– assegnare il lavoratore a una mansione compatibile con il suo stato di salute;
– adottare eventuali misure organizzative o adattamenti del ruolo, se indicati dal medico;
– rispettare le prescrizioni riportate nel giudizio di idoneità.
Il lavoratore ha inoltre la possibilità di presentare ricorso all’organo di vigilanza competente entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
La non idoneità non è una “sanzione”, ma uno strumento di tutela previsto dal D.Lgs. 81/08 per proteggere sia il lavoratore sia l’azienda da rischi per la salute e responsabilità legali.